Regolamento WhistleBlowing

REGOLAMENTO AVENTE AD OGGETTO LA PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE INTERNA/ESTERNA O LA DIVULGAZIONE PUBBLICA DI UNA CONDOTTA ILLECITA (WHISTLEBLOWING)

 

PREMESSE.

Il presente Regolamento, volto a disciplinare l’istituto del whistleblowing, si annovera tra le attività di prevenzione del fenomeno corruttivo.

Il D. Lgs. n. 24 del 10.3.2023 (intitolato “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”) ha introdotto significative novità sul tema del whistleblowing, istituto volto a fornire una adeguata protezione alle persone che segnalano una violazione di disposizioni normative nazionali/comunitarie idonee a ledere l’interesse pubblico ovvero l’integrità di un’organizzazione privata (o di una Pubblica Amministrazione).

FONTI NORMATIVE.

B810 S.p.A., (C. f. e P.IVA: 03378920361) (infra “B810”), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Reggio Emilia, via E. Lazzaretti, 2/1, adotta il Regolamento, ai sensi dell’art. 5 comma 1) lettera e) del D. Lgs. n. 24/2023. 

PRINCIPALI DEFINIZIONI.

  • VIOLAZIONE: “comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in: 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6); 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6); 3) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al presente decreto, relativi al seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; 4) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea; 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposte sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società; 6) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5)” (cfr. art. 2 comma 1) del D. Lgs. n. 24/2023).
  • SEGNALAZIONE: “la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni” (cfr. art. 2 comma 1) lettera c) del D. Lgs. n. 24/2023).
  • INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI: “informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all’autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell’articolo 3, commi 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni (cfr. art. 2 comma 1) lettera b) del D. Lgs.n. 24/2023).
  • WHISTLEBLOWER/PERSONA SEGNALANTE: “la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo” (cfr. art. 2 comma 1) lettera g) del D. Lgs. n. 24/2023).
  • PERSONA COINVOLTA: “la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente” (cfr. art. 2 comma 1) lettera l) del D. Lgs. n. 24/2023).
  • FACILITATORE: “una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata” (cfr. art. 2 comma 1) lettera h) del D. Lgs. n. 24/2023).
  • CONTESTO LAVORATIVO: “le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti di cui all’articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile” (cfr. art. 2 comma 1) lettera i) del D. Lgs. n. 24/2023).

  

AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO.

Chi può effettuare una segnalazione? (art. 3 comma 3) del D. Lgs. n. 24/2023)

  • Lavoratore subordinato di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D. Lgs. n. 81/2015 o dall’art. 54 bis) del D. L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017;
  • Lavoratore autonomo, ivi compreso quello indicato al capo I) della Legge n. 81 del 22.5.2017, nonché il titolare di un rapporto di collaborazione di cui all’art. 409 c.p.c. e all’art. 2 del D. Lgs. n. 81/2015, che svolge la propria attività lavorativa presso un soggetto del settore privato;
  • Lavoratore o collaboratore, che svolge la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  • Libero professionista e consulente che presta la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato;
  • Volontario e tirocinante, retribuito o non retribuito;
  • Azionista o persona con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO ED ESCLUSIONE D’APPLICAZIONE.

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in: 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6); 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6); 3) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al presente decreto, relativi al seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; 4) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea; 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposte sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società; 6) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5)” (cfr. art. 2 comma 1) del D. Lgs. n. 24/2023).

 

B810 precisa, tuttavia, che le disposizioni del D. Lgs. n. 24/2023 non si applicano:

  • Alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
  • Alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al decreto in questione ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’allegato al decreto;
  • Alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione Europea.

 

SEGNALAZIONE INTERNA: DEFINIZIONE; MODALITA’ D’INVIO; DESTINATARIO.

Che cosa è una SEGNALAZIONE INTERNA?

È la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione sotto meglio descritto (cfr. art. 2 comma 1) lettera d) del D. Lgs. n. 24/2023).

 

MODALITA’ D’INVIO DI UNA SEGNALAZIONE INTERNA (cfr. art. 4 del D. Lgs. n. 24/2023).

wb.b810group.it

COLLOQUIO ORALE

Come già indicato, il DESTINATARIO DELLA SEGNALAZIONE è, in via generale, il datore di lavoro di B810 (infra “soggetto destinatario”).

Qualora la segnalazione riguardi, direttamente, il datore di lavoro di B810, B810 medesima comunica la possibilità di inviare la segnalazione in questione a un soggetto alternativo, individuato nel responsabile delle risorse umane di B810, mediante la richiesta di un colloquio orale con quest’ultimo.

GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA (cfr. art. 5 del D. Lgs. n. 24/2023).

Nell’ambito della segnalazione interna, il soggetto destinatario provvede a svolgere le seguenti attività:

  1. Ricezione della segnalazione con rilascio alla persona segnalante di un avviso di ricevimento della segnalazione, entro n. 7 giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione;
  2. Valutazione preliminare della segnalazione con mantenimento delle interlocuzioni con la persona segnalante, ed eventuale richiesta a quest’ultima, se necessario, di integrazioni;
  3. Diligente seguito[1] alla segnalazione ricevuta effettuando attività istruttoria che potrà comprendere esame di documenti acquisizione di informazioni. La fase istruttoria si concluderà entro 60 giorni dalla data di avvio della medesima. Nel caso in cui all’esito della fase istruttoria, la segnalazione risulti manifestatamente infondata, si procederà all’archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante;
  4. Riscontro[2] alla segnalazione entro 3 mesi, dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di n. 7 giorni dalla presentazione della segnalazione fornendo apposita comunicazione al segnalante dei soggetti verso i quali la comunicazione è stata trasmessa.

 

TUTELA DELLA RISERVATEZZA, MISURE DI PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE E DELLE ALTRE PERSONE/ENTI INDICATI ALL’ART. 3 DEL D. LGS. N. 24/2023; MISURE DI SOSTEGNO ALLA PERSONA SEGNALANTE. 

A tal riguardo, B810 precisa il rispetto, nei confronti del soggetto segnalante, delle tutele di riservatezza previste dall’art. 12 del D. Lgs. n.24/2023: “1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. 2. L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 2 quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 3. Nell’ambito del procedimento penale, l’identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale. 4. Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. 5. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. 6. È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. 7. I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l’ANAC, nonché le autorità amministrative di cui l’ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutela l’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante. 8. La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 9. Ferma la previsione dei commi da 1 a 8, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l’acquisizione di osservazioni scritte e documenti”.

 

Dall’altro lato, B810 precisa che la persona segnalante (nonché le persone e gli enti di cui all’art. 3 del D. Lgs. n. 24/2023) gode delle misure di protezione previste dal capo III), e non può, dunque, subire alcuna ritorsione[3] ex artt. 2 comma 1) lettera m)[4] e 17 del D. Lgs. n. 24/2023, al ricorrere delle condizioni previste dal relativo art. 16[5].

 

Inoltre, B810 precisa che, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n. 24/2023, è stato istituito, presso l’ANAC, l’elenco degli enti del Terzo Settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. Esse consistono, in buona sostanza, in: informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

In aggiunta, B810 precisa che, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 24/2023, gli enti e le persone di cui all’art. 3 del D. Lgs. n. 24/2023, possono comunicare all’ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito.

SEGNALAZIONE ESTERNA (art. 2 comma 1) lettera e)[6] del D. Lgs. n.24/2023).

B810 precisa che la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna “se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni: a) non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall’articolo 4; b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell’articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito; c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse” (cfr. art. 6 del D. Lgs. n. 24/2023).

A tal riguardo, si precisa che, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 24/2023, è onere dell’ANAC attivare un apposito canale di segnalazione esterna.

DIVULGAZIONE PUBBLICA (art. 2 comma 1) lettera f)[7] del D. Lgs. n. 24/2023).

B810 precisa, in merito, quanto segue: “1. La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni: a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizione e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni; b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. 2. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia” (art. 15 del D. Lgs. n. 24/2023)

Reggio Emilia, lì 14.7.2023 (data di ultimo aggiornamento).

 

B810 S.p.A.

(in persona del suo legale rappresentante pro tempore)

PAPARCONE MASSIMILIANO

[1] Art. 2 comma 1) lettera n) del D. Lgs. n. 24/2023: “seguito”: “l’azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate”.

[2] Art. 2 comma 1) lettera o) del D. Lgs. n. 24/2023: “riscontro”: “comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione”.

[3] Cfr. art. 17 comma 4) del D. Lgs. n.24/2023: “Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili all’articolo 2, comma 1, lettera m), costituiscono ritorsioni: a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita dei redditi; n) l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro; o) la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l’annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici”.

[4] Art. 2 comma 1) lettera m) del D. Lgs. n. 24/2023: “ritorsione”: “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o ella divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”.

[5] Art. 16 del D. Lgs. n. 24/2023: “1. Le misure di protezione previste nel presente capo si applicano alle persone di cui all’articolo 3 quando ricorrono le seguenti condizioni: a) al momento della segnalazione o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell’ambito oggettivo di cui all’articolo 1; b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II. 2. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione. 3. Salvo quanto previsto dall’articolo 20, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare. 4. La disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell’Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all’articolo 6”.

[6] Art. 2 comma 1) lettera e) del D. Lgs. n. 24/2023: “segnalazione esterna”: “la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all’articolo 7”.

[7] Art. 2 comma 1) lettera f) del D. Lgs. n. 24/2023: “divulgazione pubblica” o “divulgare pubblicamente”: “rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone”.